IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) sono inseriti i seguenti: "Art. 10-bis. 1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non superiore a tre mesi, per il reperimento di dati in centri specializzati, la giunta regionale puo' concedere un sussidio, erogabile anche ratealmente. 2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve presentare all'assessorato della pubblica istruzione apposita domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di spesa. 3. L'entita' del sussidio non puo' superare il settanta per cento della spesa sostenuta e documentata. 4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.