IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art.  10  della  legge regionale 14 giugno 1989, n. 30
(Interventi della Regione per l'attuazione del  diritto  allo  studio
nell'ambito universitario) sono inseriti i seguenti:
 
                            "Art. 10-bis.
 
   1.  A  studenti  che,  per  l'elaborazione  di tesi di diploma, di
laurea, di specializzazione e di dottorato,  devono  sostenere  spese
straordinarie  conseguenti  a  soggiorni  fuori  sede,  di durata non
superiore  a  tre  mesi,  per  il  reperimento  di  dati  in   centri
specializzati,  la  giunta  regionale  puo'  concedere  un  sussidio,
erogabile anche ratealmente.
   2.  Per  il  conferimento  di  tale  sussidio,  lo  studente  deve
presentare all'assessorato della pubblica istruzione apposita domanda
con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di spesa.
   3.  L'entita' del sussidio non puo' superare il settanta per cento
della spesa sostenuta e documentata.
   4. I  requisiti  di  reddito  e  di  merito  per  l'ammissione  al
sussidio,  per  la  fruizione  dello  stesso  e  la documentazione da
allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione  della  giunta
regionale.