IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  presente  legge,  comprensiva  degli allegati 1, 2, 3 e 4,
disciplina lo svolgimento  delle  funzioni  amministrative  da  parte
della  regione,  delle  province e dei comuni in materia di impianti,
sia ad uso pubblico  che  privato,  di  distribuzione  automatica  di
carburanti  liquidi  e  gassosi  per  uso di autotrazione, e detta le
linee generali d'indirizzo per la razionalizzazione della rete.
   2. Essa costituisce attuazione del regio decreto legge 2  novembre
1933,  n.  1741,  convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, del
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, del decreto-legge  26  ottobre
1970,  n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1971, n. 1269, e della  lettera  a)  dell'art.  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art.
5  del  decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27
maggio 1993, n. 162.