IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, comprensiva degli allegati 1, 2, 3 e 4, disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte della regione, delle province e dei comuni in materia di impianti, sia ad uso pubblico che privato, di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione, e detta le linee generali d'indirizzo per la razionalizzazione della rete. 2. Essa costituisce attuazione del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e della lettera a) dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art. 5 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162.