IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  i  criteri  e le modalita' di
attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (obbligo per il comune
di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a  seguito
della registrazione anagrafica).