IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 29 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' sostituito dal seguente: "29. I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati. I membri del consiglio direttivo eletti in rappresentanza dei comuni e delle comunita' montane possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei consigli degli enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. I poteri dei consigli direttivi scaduti sono prorogati nei termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia".