IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 29 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' sostituito dal seguente:
   "29. I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni
e possono essere rinominati. I membri del consiglio direttivo  eletti
in rappresentanza dei comuni e delle comunita' montane possono essere
scelti  tra  persone  che  non facciano parte dei consigli degli enti
medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del  posto,  il
membro  che  viene  nominato  in  sostituzione  dura in carica per il
periodo di nomina  del  membro  sostituito.  I  poteri  dei  consigli
direttivi  scaduti  sono  prorogati nei termini stabiliti dalle leggi
statali e regionali vigenti in materia".