IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A seguito di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 del decreto legge 27 giugno 1994, n. 414, fino alla data d'entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e, comunque, fino alla data di inizio della stagione venatoria 1995-1996, resta sospesa l'applicazione degli articoli 10, 11, 13, 18 (limitatamente ai commi 1, 3 e 4) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 e di ogni altra disposizione della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per la cui applicazione e' indispensabile l'entrata in vigore del Piano regionale stesso. 2. Fino alla data di cui al comma 1, in deroga all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3, nonche' i relativi regolamenti regionali: a) articolo 13 - Caccia nella zona faunistica delle Alpi - e regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 4; b) articoli 15, 16 e 17 - concernenti la zona faunistica lagunare e valliva - e regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 5; c) articoli 20 e 21 - Appostamenti fissi e temporanei; d) articolo 34 - Allenamento e addestramento dei cani da caccia. Gare cinofile. 3. Fino alla data di cui al comma 1, in deroga all'articolo 40 della legge regionale n. 50/1993, rimangono in vigore le zone di rifugio, ripopolamento e produzione della selvaggina, le oasi naturali di protezione della fauna e della flora, i centri privati di selvaggina, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro- venatorie gia' istituite ai sensi della legge regionale n. 31/1989 e successive modifiche.