IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  seguito  di  quanto  disposto dall'articolo 30, comma 1 del
decreto legge 27 giugno 1994, n. 414, fino  alla  data  d'entrata  in
vigore  del Piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo
8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e, comunque, fino alla
data di inizio della  stagione  venatoria  1995-1996,  resta  sospesa
l'applicazione  degli articoli 10, 11, 13, 18 (limitatamente ai commi
1, 3 e 4) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 e di ogni  altra
disposizione della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per la cui
applicazione   e'   indispensabile  l'entrata  in  vigore  del  Piano
regionale stesso.
   2. Fino alla data di cui al comma 1,  in  deroga  all'articolo  40
della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, si applicano le seguenti
disposizioni  di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, come
modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991,  n.  3,  nonche'  i
relativi regolamenti regionali:
     a)  articolo  13  -  Caccia nella zona faunistica delle Alpi - e
regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 4;
     b) articoli 15,  16  e  17  -  concernenti  la  zona  faunistica
lagunare e valliva - e regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 5;
     c) articoli 20 e 21 - Appostamenti fissi e temporanei;
     d) articolo 34 - Allenamento e addestramento dei cani da caccia.
Gare cinofile.
   3.  Fino  alla  data  di cui al comma 1, in deroga all'articolo 40
della legge regionale n. 50/1993, rimangono  in  vigore  le  zone  di
rifugio,   ripopolamento  e  produzione  della  selvaggina,  le  oasi
naturali di protezione della fauna e della flora, i centri privati di
selvaggina,  le  aziende  faunistico-venatorie  e  le  aziende  agro-
venatorie gia' istituite ai sensi della legge regionale n.  31/1989 e
successive modifiche.