(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
      Trentino-Alto Adige n. 58 straord. del 24 dicembre 1994)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  I  benefici  previsti dall'articolo 2 della legge regionale 21
luglio 1991, n. 13, trovano applicazione  anche  nei  riguardi  delle
persone che risiedono o risiedevano negli anni 1943 o 1944 o 1945 nel
territorio della regione.
   2.  I  medesimi  benefici  si  applicano  anche  nei  riguardi dei
soggetti individuati dalla lettera d) dell'articolo 2 della legge  18
marzo  1968,  n.  313,  ancorche'  i  medesimi  non abbiano riportato
ferite,  lesioni  o  contratto  infermita'  invalidanti  durante   il
servizio  prestato,  fermo  restando il requisito della residenza nel
territorio della regione, come precisato nel comma 1.