(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 straord. del 24 dicembre 1994) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. I benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, trovano applicazione anche nei riguardi delle persone che risiedono o risiedevano negli anni 1943 o 1944 o 1945 nel territorio della regione. 2. I medesimi benefici si applicano anche nei riguardi dei soggetti individuati dalla lettera d) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ancorche' i medesimi non abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermita' invalidanti durante il servizio prestato, fermo restando il requisito della residenza nel territorio della regione, come precisato nel comma 1.