(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 21 dello statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture della Giunta regionale e, secondo i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, nonche' del principio di contrattualizzazione, disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilita' della dirigenza della Regione e degli enti e aziende regionali. 2. Le finalita' cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono: a) distinguere le responsabilita' ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza; b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarieta' dell'azione regionale e aumentare la sua capacita' di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunita' amministrata; c) accrescere la capacita' di innovazione e la competitivita' del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee; d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalita' dei dirigenti regionali, garantendo a tutti pari opportunita'; e) assicurare la trasparenza e la qualita' dell'azione amministrativa; f) aumentare la flessibilita' dell'organizzazione regionale riducendo l'area della regolamentazione legislativa; g) garantire la valutazione interdisciplinare dello svolgimento delle funzioni della Regione, anche riguardanti progetti ed obiettivi, suscettibili di produrre effetti su piu' aree di intervento; h) razionalizzare la produzione legislativa e normativa della Regione; i) assicurare il costante controllo, anche mediante attivita' ispettiva, sugli interventi finanziati od autorizzati dall'amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi.