(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge
 
  1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art.
 21 dello statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti
dalle  leggi  8  giugno  1990,  n.  142  "Ordinamento delle autonomie
locali"  e  7  agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi" definiscono i principi e i criteri di  organizzazione
delle  strutture  della  Giunta  regionale  e, secondo i principi del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e  successive  modificazioni,  nonche'
del  principio  di  contrattualizzazione,  disciplinano i rapporti di
lavoro, le attribuzioni e le responsabilita'  della  dirigenza  della
Regione e degli enti e aziende regionali.
  2.  Le  finalita'  cui  si  ispirano le disposizioni della presente
legge sono:
   a) distinguere le responsabilita' ed  i  poteri  degli  organi  di
governo da quelli propri della dirigenza;
   b)    migliorare   l'efficacia,   l'efficienza   e   l'unitarieta'
dell'azione regionale e aumentare la sua  capacita'  di  orientamento
alle esigenze e ai bisogni della comunita' amministrata;
   c)  accrescere la capacita' di innovazione e la competitivita' del
sistema  organizzativo  regionale   anche   al   fine   di   favorire
l'integrazione con altre Regioni europee;
   d)  promuovere  lo  sviluppo  delle  competenze  e  valorizzare la
professionalita' dei dirigenti regionali,  garantendo  a  tutti  pari
opportunita';
   e)   assicurare   la   trasparenza   e   la  qualita'  dell'azione
amministrativa;
   f)  aumentare  la  flessibilita'   dell'organizzazione   regionale
riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
   g)  garantire  la  valutazione interdisciplinare dello svolgimento
delle  funzioni  della  Regione,  anche   riguardanti   progetti   ed
obiettivi,   suscettibili   di  produrre  effetti  su  piu'  aree  di
intervento;
   h) razionalizzare la  produzione  legislativa  e  normativa  della
Regione;
   i)  assicurare  il  costante  controllo,  anche mediante attivita'
ispettiva,    sugli    interventi    finanziati    od     autorizzati
dall'amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi.