(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 23 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Modifiche alla normativa regionale
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  I commi 4 e 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1984,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' sostituiti:
   "4. Nei confronti  di  coloro  che  all'entrata  in  vigore  della
presente  legge occupano, ancorche' senza titolo, alloggi di edilizia
residenziale pubblica, il comune dispone l'assegnazione  a  sanatoria
dell'alloggio in presenza dei requisiti di cui al comma 5. I soggetti
interessati dovranno presentare una apposita domanda al comune, e per
conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dal ricevimento della
comunicazione che quest'ultimo effettua in ordine all'opportunita' di
sanatoria.
   5. L'assegnazione a sanatoria di cui al comma 4, e' subordinata:
   a)  al  protrarsi  dell'occupazione  da  parte dello stesso nucleo
familiare alla data di entrata  in  viore  della  presente  legge,  a
condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;
   b)  all'accertamento,  a  cura della amministrazione comunale, del
possesso da  parte  degli  occupanti  dei  requisiti  prescritti  per
l'accesso   vigenti  alla  data  della  domanda  di  assegnazione  in
sanatoria, salvo il requisito del reddito che non  deve  superare  il
doppio di quello stabilito per l'accessso;
   c)  al recupero, da pare dell'ente gestore, di tutti i canoni e le
spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di occupazione;
   d) all'eliminazione, da parte dell'occupante, di  eventuali  opere
edilizie  interessanti  le  parti  comuni  del  fabbricato  in cui e'
ubicato  l'alloggio,  ovvero  l'area  di  pertinenza  del  fabbricato
predetto,  dallo steso costruite senza le prescritte autorizzazioni o
concessioni.".
  2. Il punto 1) del comma 1, dell'art. 43 della legge  regionale  n.
12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 13
del 1995 e' cosi' sostituito:
   "1) Fascia ''A'':
    ''canone sociale'' pari ad una percentuale non superiore al dieci
per  cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota
per ogni componente del nucleo stesso, escluso  l'assegnatario.  Tale
canone,  non  inferiore  a  un  canone  minimo simbolico di L. 25.000
mensili, aggiornabile dal Consiglio regionale, potra' essere posto  a
carico  del  fondo  sociale  di cui all'art. 37 nei casi indicati dai
provvedimenti attuativi del fondo stesso".
  3. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 43 della  legge  regionale  n.
12  del  1984,  come modificato dall'art. 40 della legge regionale n.
13 del 1995 viene aggiunto il seguente periodo:
   "Tale canone dovra' comunque risultare non inferiore  al  sei  per
cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare".