(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 23 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica 1. I commi 4 e 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' sostituiti: "4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente legge occupano, ancorche' senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il comune dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio in presenza dei requisiti di cui al comma 5. I soggetti interessati dovranno presentare una apposita domanda al comune, e per conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione che quest'ultimo effettua in ordine all'opportunita' di sanatoria. 5. L'assegnazione a sanatoria di cui al comma 4, e' subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in viore della presente legge, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione; b) all'accertamento, a cura della amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria, salvo il requisito del reddito che non deve superare il doppio di quello stabilito per l'accessso; c) al recupero, da pare dell'ente gestore, di tutti i canoni e le spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di occupazione; d) all'eliminazione, da parte dell'occupante, di eventuali opere edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui e' ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato predetto, dallo steso costruite senza le prescritte autorizzazioni o concessioni.". 2. Il punto 1) del comma 1, dell'art. 43 della legge regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 13 del 1995 e' cosi' sostituito: "1) Fascia ''A'': ''canone sociale'' pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per ogni componente del nucleo stesso, escluso l'assegnatario. Tale canone, non inferiore a un canone minimo simbolico di L. 25.000 mensili, aggiornabile dal Consiglio regionale, potra' essere posto a carico del fondo sociale di cui all'art. 37 nei casi indicati dai provvedimenti attuativi del fondo stesso". 3. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 13 del 1995 viene aggiunto il seguente periodo: "Tale canone dovra' comunque risultare non inferiore al sei per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare".