(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente: "8. E' consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, operante sul territorio regionale. Le condizioni di ammissibilita' del trasferimento e le relative modalita', nonche' le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".