(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31
                         del 31 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre
1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
  "8. E' consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a
prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata  tecnologia  e/o
impegno  professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi
di  legge,  ad  un'altra  struttura  pubblica  o  privata   parimenti
autorizzata,  operante  sul  territorio  regionale.  Le condizioni di
ammissibilita' del trasferimento e le relative modalita', nonche'  le
sanzioni  per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito
regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge".