(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Piemonte garantisce il diritto alla liberta' di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dell'art. 4 dello statuto e, riconoscendo la funzione sociale delle scuole materne di cui all'art. 2, ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attivita' mediante un proprio intervento finanziario. 2. L'intervento finanziario deve tendere a conseguire il trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio. 3. Gli interventi finanziari di cui alla legge sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonche' rispetto a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole non statali e a quanto previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle scuole materne di cui all'art. 2.