(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33
                         del 14 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  regione  Piemonte  garantisce  il  diritto alla liberta' di
educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e  34
della  Costituzione  e  dell'art.  4 dello statuto e, riconoscendo la
funzione sociale delle scuole materne di cui all'art. 2, ne  promuove
lo  sviluppo e ne sostiene l'attivita' mediante un proprio intervento
finanziario.
  2.  L'intervento  finanziario  deve   tendere   a   conseguire   il
trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e non
statali, funzionanti nel territorio.
  3.  Gli  interventi  finanziari  di cui alla legge sono distinti ed
aggiuntivi  rispetto  agli  interventi   di   assistenza   scolastica
destinati  agli  alunni  a  norma delle vigenti disposizioni, nonche'
rispetto a qualsiasi altra  contribuzione  prevista  dalla  normativa
statale  e  regionale  in  favore delle scuole non statali e a quanto
previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle
scuole materne di cui all'art. 2.