(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 del 10 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 5 1. La lett. g) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria) e' sostituita dalla seguente: "g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nei comprensori alpini di caccia, nonche' quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione;". 2. La lett. h) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 64/1994 e' sostituita dalla seguente: "h) i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e per il loro funzionamento;". 3. La lett. i) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 64/1994 e' sostituita dalla seguente: "i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione.".