(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                    n. 41 del 10 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 5
 
  1.  La  lett.  g)  del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27
agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e  la  gestione  della  fauna
selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria) e' sostituita
dalla seguente:
   "g)  i criteri per la distribuzione dei cacciatori nei comprensori
alpini di caccia, nonche' quelli per l'ammissione dei cacciatori  non
residenti nella Regione;".
  2.  La  lett.  h)  del  comma  3  dell'art. 5 della legge regionale
64/1994 e' sostituita dalla seguente:
   "h) i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e
per il loro funzionamento;".
  3. La lett. i) del  comma  3  dell'art.  5  della  legge  regionale
64/1994 e' sostituita dalla seguente:
   "i)  i  criteri  per  l'introduzione di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento e reintroduzione.".