(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 16 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1993, n. 31, le parole "di eta' compresa tra i 18 ed i 65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di eta' non inferiore ai 18 anni".