(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46
                       del 16 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
All'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1993, n. 31, le parole "di
eta' compresa tra i 18 ed i 65 anni" sono sostituite dalle seguenti:
   "di eta' non inferiore ai 18 anni".