(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignita' e il diritto all'autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarieta' sociale; promuove in favore delle medesime un'offerta di sevizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresi' il diritto di scelta dei servizi ritenuti piu' idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104.