(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della
dignita'  e  il  diritto  all'autonomia  delle  persone handicappate,
riconoscendo e valorizzando  la  solidarieta'  sociale;  promuove  in
favore  delle medesime un'offerta di sevizi coordinati e integrati ed
assicura,   nel   territorio,   livelli   uniformi   di   assistenza,
salvaguardando  altresi'  il  diritto  di scelta dei servizi ritenuti
piu' idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104.