(Pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione Veneto n. 94
                        del 22 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. E' istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto, in seguito  denominata  ARPAV,  in  attuazione
dell'articolo   3   del   decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
  2.  L'ARPAV  opera  per  la  tutela,  il  controllo,  il   recupero
dell'ambiente   e  per  la  prevenzione  e  promozione  della  salute
collettiva,  perseguendo  l'obiettivo   dell'utilizzo   integrato   e
coordinato  delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia
nell'individuazione e nella rimozione  dei  fattori  di  rischio  per
l'uomo e per l'ambiente.
  3.  Con la presente legge sono disciplinati altresi' il riordino ed
il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le
modalita' di erogazione dei servizi  dell'ARPAV  alla  Regione,  alle
province, ai comuni, alle comunita' montane, alle unita' locali socio
sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati.
  4.   Al   completamento   del   riassetto  legislativo  in  materia
ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo  alle
province  delle  funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, si provvede con apposita  legge  regionale,  entro  due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.