(Pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione Veneto n. 94 del 22 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. E' istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente. 3. Con la presente legge sono disciplinati altresi' il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalita' di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunita' montane, alle unita' locali socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati. 4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.