(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                        del 22 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 6 della legge regionale n. 58/1994 e' cosi' modificato:
  "A ciascuno dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza e'
assegnata una unita' appartenente ad  una  qualifica  funzionale  non
superiore  alla  VII,  che  puo'  essere  reperita,  oltre che tra il
personale  regionale,  anche  tra  il  personale  di  altra  pubblica
amministrazione  statale  o locale, mediante l'istituto del comando e
con le modalita' di  cui  all'art.  2,  secondo  comma,  della  legge
regionale n. 58/1994".