(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 98
                        del 5 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n.
28
 
  1.  L'articolo  15  della  legge  regionale 6 giugno 1988, n. 28 e'
cosi' sostituito:
  "Art. 15 (Trattamento economico). - 1. Al difensore civico spettano
le indennita' di funzione e di missione nonche' i trattamenti di  cui
all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25
gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4
marzo  1996,  n.  8,  tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1
della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo  quanto  disposto
per i membri della Giunta regionale".