(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20
                         del 6 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione   interviene  con  propri  finanziamenti  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9  della  legge  9
gennaio  1989  n.  13  (disposizioni  per  favorire  il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici  privati)
e successive modificazioni.