(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 6 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione interviene con propri finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni.