(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Utilizzazione del fondo
 
  1.  La presente legge disciplina l'utilizzo delle risorse del fondo
per  la  realizzazione  di  progetti  infrastrutturali  di  rilevanza
regionale  istituito  dall'art. 48 della L.R. 2 dicembre 1995, n. 49,
quale strumento finanziario regionale integrato  ai  sensi  dell'art.
28-bis della L.R.  31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  2.  I  progetti  infrastrutturali  finanziabili con il fondo devono
avere  preferibilmente  carattere  intersettoriale  e   sono   quelli
individuati  dai progetti strategici previsti dal programma regionale
di sviluppo e dai suoi aggiornamenti.
  3. In situazioni di necessita' ed urgenza  derivanti  da  calamita'
naturali,  emergenze ambientali, gravi crisi sociali od occupazionali
e altri eventi eccezionali, per cui non esistono specifiche normative
regionali, ovvero nei casi in cui  i  progetti  di  cui  al  presente
articolo siano relativi a opere oggetto di accordi o intese, comunque
denominate,   con   la   comunita'  europea  o  lo  Stato  e  la  cui
realizzazione sia vincolata al rispetto  dei  termini  perentori,  la
Giunta,  d'ufficio  o  su  richiesta  di  almeno  1/4 dei consiglieri
regionali,  puo'  utilizzare  non  piu'  del  15%  dei  finanziamenti
previsti  dagli  stanziamenti  annuali,  previa  propria  delibera di
dichiarazione dello stato di necessita' e urgenza.
  4.  I  progetti  della  presente legge sono realizzati direttamente
dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende  regionali,  o  da
enti  locali  o  da  altri  soggetti  pubblici  e  privati secondo le
rispettive competenze; per la realizzazione dei  progetti  la  Giunta
regionale,  qualora  non  vi  provveda  direttamente,  puo' concedere
contributi a fondo perduto,  ai  sensi  degli  artt.  28-quinquies  e
28-sexies  della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a
rimborso, ai sensi dell'art. 28-septies della stessa legge, di  norma
fino  al  50% della spesa ritenuta ammissibile da rimborsare in dieci
anni  senza  interessi.  In   caso   di   comprovata   impossibilita'
finanziaria dei soggetti interessati e in rapporto all'urgenza e alla
rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali, ai sensi
degli  artt.  28-quinquies,  28-sexies  e  28-septies  di  cui sopra,
possono essere superiori ai limiti indicati.
  5. La Giunta regionale puo' affidare a enti e societa'  finanziarie
l'incarico  di reperire, anche organizzandone l'utilizzo, altre fonti
di  finanziamento,  in  rapporto  alle  quali  puo'  essere  concessa
fidejussione regionale.