(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Utilizzazione del fondo 1. La presente legge disciplina l'utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall'art. 48 della L.R. 2 dicembre 1995, n. 49, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell'art. 28-bis della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli individuati dai progetti strategici previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti. 3. In situazioni di necessita' ed urgenza derivanti da calamita' naturali, emergenze ambientali, gravi crisi sociali od occupazionali e altri eventi eccezionali, per cui non esistono specifiche normative regionali, ovvero nei casi in cui i progetti di cui al presente articolo siano relativi a opere oggetto di accordi o intese, comunque denominate, con la comunita' europea o lo Stato e la cui realizzazione sia vincolata al rispetto dei termini perentori, la Giunta, d'ufficio o su richiesta di almeno 1/4 dei consiglieri regionali, puo' utilizzare non piu' del 15% dei finanziamenti previsti dagli stanziamenti annuali, previa propria delibera di dichiarazione dello stato di necessita' e urgenza. 4. I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, puo' concedere contributi a fondo perduto, ai sensi degli artt. 28-quinquies e 28-sexies della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 28-septies della stessa legge, di norma fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilita' finanziaria dei soggetti interessati e in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali, ai sensi degli artt. 28-quinquies, 28-sexies e 28-septies di cui sopra, possono essere superiori ai limiti indicati. 5. La Giunta regionale puo' affidare a enti e societa' finanziarie l'incarico di reperire, anche organizzandone l'utilizzo, altre fonti di finanziamento, in rapporto alle quali puo' essere concessa fidejussione regionale.