(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                      55 del 16 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  La  prescrizione del comma 2, art. 4, della L.R. 13 aprile 1996
che la struttura tecnica esterna convenzionata per la valutazione dei
progetti presentati ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lett.  b,  "non
partecipi  ad attivita' o progettazione formativa in ambito regionale
e  nazionale",  deve  intendersi  riferita  alla  partecipazione   ad
attivita'  e  progettazione  formativa  nell'ambito  di  iniziative e
progetti di  f.p.  rientranti  in  programmi  e  piani  regionali  di
iniziativa  diretta  o  indiretta  dell'Ente  o  in programmi e piani
nazionali di iniziativa di altri soggetti pubblici e privati ai quali
in qualsivoglia forma e qualsiasi titolo partecipi, sia interessato o
comunqe coinvolto l'Ente medesimo.
  La sussistenza di tale incompatibilita'  e'  condizione  preclusiva
della partecipazione di soggetti esterni specializzati alla selezione
per l'individuazione della struttura tecnica di cui all'art. 4, comma
2.
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 127
della  Costituzione  ed  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
   Potenza, 11 novembre 1996
                               DINARDO