(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 24 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Al fine di promuovere lo svolgimento di ricerche e studi attinenti all'esercizio delle funzioni regionali nelle materie di competenza, la Regione concede finanziamenti per l'attivita' e il funzionamento di centri scientifici e di ricerca. 2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con universita', enti pubblici di ricerca ed istituzioni scientifiche, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'art. 2.