(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78
                        del 24 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  lo  svolgimento  di  ricerche e studi
attinenti all'esercizio delle funzioni  regionali  nelle  materie  di
competenza,  la  Regione  concede  finanziamenti per l'attivita' e il
funzionamento di centri scientifici e di ricerca.
  2. Per gli scopi di cui al  comma  1  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  previa  conforme  deliberazione della Giunta medesima, e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni  con  universita',  enti
pubblici  di  ricerca  ed  istituzioni scientifiche, nei limiti degli
stanziamenti annuali di cui all'art. 2.