(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33
                        del 30 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Integrazione commissione esaminatrice
 
  1.  Il  comma  5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio
1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo  1996,  n.
12, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Per  le  prove  finali  di  idoneita'  di  cui  al comma 4, le
commissioni esaminatrici, composte secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  17  della  legge  regionale n. 23 del 1992 e successive
modificazioni, sono integrate da un esperto  in  materia  di  polizia
locale della struttura del competente assessorato regionale".
  2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1990
come modificato dalla legge regionale n. 12 del 1996, e' soppresso.