(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione commissione esaminatrice 1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12, e' sostituito dal seguente: "5. Per le prove finali di idoneita' di cui al comma 4, le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni, sono integrate da un esperto in materia di polizia locale della struttura del competente assessorato regionale". 2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1990 come modificato dalla legge regionale n. 12 del 1996, e' soppresso.