(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53 del 28 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Progetti-obiettivo 1. I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, per la realizzazione di progetti-obiettivo, a seguito delle selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408, sono prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme sulla organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza, attuativa del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, non oltre il 30 aprile 1997.