(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53
                        del 28 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Progetti-obiettivo
 
  1.  I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della legge
regionale  11  dicembre  1991,  n.  31,  per  la   realizzazione   di
progetti-obiettivo,  a  seguito  delle  selezioni pubbliche di cui al
decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408,
sono prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge regionale recante norme sulla organizzazione
degli uffici della Regione e sulla dirigenza, attuativa  del  decreto
legislativo  9  febbraio  1993,  n.  29  e, comunque, non oltre il 30
aprile 1997.