(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 3 settembre 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 e' aggiunta la seguente lettera: "v) un rappresentante designato dalla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario". 2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 e' sostituito dal seguente: "4. Gli enti ed organismi di cui alle lettere o), p), q), r), t), u) e v) del comma 2 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta".