(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 3 settembre 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 4
            della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14
 
  1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n.
14 e' aggiunta la seguente lettera:
   "v) un rappresentante designato dalla Federazione provinciale  dei
consorzi irrigui e di miglioramento fondiario".
  2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n.
14 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Gli  enti ed organismi di cui alle lettere o), p), q), r), t),
u) e v) del comma 2 devono comunicare le designazioni dei  componenti
di  propria  competenza  entro  trenta  giorni  dal ricevimento della
relativa richiesta".