(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 21 gennaio  1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato,  di
pronto   intervento   e   di  assicurare  un'adeguata  organizzazione
operativa sulle piste di  sci  della  regione,  cosi'  come  previsto
dall'art.  8  della  legge  regionale  17  marzo 1992, n. 9 (Norme in
materia  di  esercizio  ad  uso  pubblico  di  piste  di   sci),   le
disposizioni   della   presente  legge  disciplinano  l'attivita'  di
direttore delle piste e  di  addetto  al  servizio  di  soccorso,  di
seguito  denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano
a tutto il personale, dipendente e  non  dipendente,  che  svolge  le
mansioni anzidette.