(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 21 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un'adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, cosi' come previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l'attivita' di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.