(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22
                       dell'11 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Modifica all'art. 4
 
  1.  Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 1993, n.
31, e' sostituito dal seguente:
  "1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni concernenti:
   a) la conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio
1976, n. 398;
   b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni,
anche stagionali, all'esercizio del commercio al  dettaglio  su  aree
pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 112/1991;
   c) il rilascio delle autorizzazioni derivanti dall'esercizio della
facolta'  concessa  agli  operatori  ai  sensi dell'art. 2, comma 6 e
dell'art. 24, comma 11 del decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, come modificato
dal  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 15 maggio 1996, n. 350;
   d)   la  modifica  o  l'integrazione  del  contenuto  merceologico
dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 2, comma  5,  del
D.M. n. 248/1993, come modificato dal D.M. n. 350/1996;
   e)  la  voltura  del  titolo autorizzativo per il trasferimento in
gestione o in proprieta' dell'azienda;
   f) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.".