(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 dell'11 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 4 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 1993, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni concernenti: a) la conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398; b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 112/1991; c) il rilascio delle autorizzazioni derivanti dall'esercizio della facolta' concessa agli operatori ai sensi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 24, comma 11 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 maggio 1996, n. 350; d) la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 248/1993, come modificato dal D.M. n. 350/1996; e) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda; f) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.".