(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 6 del 28 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'ambito dei posti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giunta regionale, risultati vacanti a seguito della rideterminazione operata ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, e nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 3 della legge n. 537/1993, nonche' dall'art. 22 della legge n. 724/1994, e' istituito un contingente ad esaurimento degli operatori delle e'quipes socio-psico-pedagogiche di cui all'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57. 2. Detto contingente viene fissato in complessive 527 unita', e suddiviso per livelli funzionali secondo il seguente schema: n. 95 per il livello funzionale 8; n. 288 per il livello funzionale 7; n. 60 per il livello funzionale 6; n. 84 per il livello funzionale 3. 3. L'immissione nel contingente ad esaurimento viene effettuata con la posizione funzionale per la quale ha concorso, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, con la posizione funzionale iniziale e con esclusione di ogni riconoscimento di anzianita'.