(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 6 del 28 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nell'ambito  dei posti della dotazione organica complessiva del
ruolo della Giunta  regionale,  risultati  vacanti  a  seguito  della
rideterminazione  operata ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto
legislativo n.   29/1993, e nel rispetto  delle  disposizioni  recate
dall'art. 3 della legge n. 537/1993, nonche' dall'art. 22 della legge
n.  724/1994,  e'  istituito  un  contingente  ad  esaurimento  degli
operatori delle e'quipes socio-psico-pedagogiche di  cui  all'art.  5
della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.
  2.  Detto  contingente  viene  fissato in complessive 527 unita', e
suddiviso per livelli funzionali secondo il seguente schema:
   n. 95 per il livello funzionale 8;
   n. 288 per il livello funzionale 7;
   n. 60 per il livello funzionale 6;
   n. 84 per il livello funzionale 3.
  3. L'immissione nel contingente ad esaurimento viene effettuata con
la  posizione  funzionale  per  la  quale  ha  concorso,  secondo  le
modalita'   indicate   nei  successivi  articoli,  con  la  posizione
funzionale iniziale  e  con  esclusione  di  ogni  riconoscimento  di
anzianita'.