(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4
                        del 29 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
 
  1. La  Regione  Piemonte  promuove,  anche  nell'ambito  del  ruolo
istituzionale  svolto  all'interno dell'Autorita' di bacino del Fiume
Po, una politica generale di governo  delle  risorse  idriche  mirata
alla  loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo
principi di solidarieta', di salvaguardia  delle  aspettative  e  dei
diritti  delle  generazioni  future,  di  rinnovo  e  risparmio delle
risorse  e  di  uso  multiplo  delle   stesse,   con   priorita'   di
soddisfacimento   delle   esigenze  idropotabili  della  popolazione,
nonche' in conformita' alla legge  31  gennaio  1994,  n.  97  (Nuove
disposizioni  per  le  zone  montane)  ed alla legislazione regionale
attuativa.
  2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia  di risorse idriche) ed in funzione degli obiettivi di cui al
comma 1, la presente legge ha per oggetto:
   a) la delimitazione degli  ambiti  territoriali  ottimali  di  cui
all'articolo  8  della  legge  36/1994,  sulla  base  dei  quali sono
riorganizzati  i  servizi  pubblici  di   captazione,   adduzione   e
distribuzione  di  acqua  ad  uso  civile,  nonche'  di  fognatura  e
depurazione delle acque reflue, costituenti  nel  loro  complesso  il
servizio  idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f)
della stessa legge;
   b) la disciplina, ai sensi della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
(Ordinamento  delle  autonomie  locali)  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli  Enti
locali  ricadenti  negli  ambiti territoriali di cui alla lettera a),
finalizzata alla organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  in
attuazione dell'articolo 9 della legge 36/1994;
   c)   le   forme   di   indirizzo   e  coordinamento  dei  soggetti
istituzionali competenti in materia di risorse idriche.
  3. Nell'ambito dell'applicazione della presente  legge  la  Regione
promuove    lo    sviluppo    dell'occupazione,    della   formazione
professionale,  nonche'  delle  conoscenze  e  dell'informazione  nel
settore  dell'economia  ambientale  e  della tutela dell'ambiente con
particolare   riferimento   al   risparmio   idrico,   agli   aspetti
idrogeologici, idropotabili e di difesa dagli inquinamenti.