(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 26 novembre 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n.
670, ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2);
  Visto  l'art.  20  della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito
dall'art. 14 della legge  provinciale  14  febbraio  1992,  n.  10  e
modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26;
  Su  conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 8813 di data
19 luglio 1996;
 
                              Decreta:
 
  E' emanato il nuovo regolamento di attuazione  dell'art.  20  della
legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art.  14
della  legge  provinciale  14  febbraio  1992,  n.  10  e  modificato
dall'art.   62 della legge provinciale  10  settembre  1993,  n.  25,
concernente  la  realizzazione  o  l'acquisto  di  opere d'arte negli
edifici pubblici, secondo il testo allegato al presente provvedimento
di cui forma parte integrante e sostanziale.
  E' abrogato il regolamento approvato con  D.P.G.P.  n.  20-73/Leg.,
datato  11  dicembre  1992  e  modificato  con D.P.G.P. n. 25-78/Leg.
datato 31 dicembre 1992.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
regolare registrazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1996
Registro 5, foglio 23 - Palomba
 
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 20 L.P 3 GENNAIO 1983, N. 2, COME
   SOSTITUITO DALL'ART. 14 DELLA L.P. 14  FEBBRAIO  1992,  N.  10,  E
   MODIFICATO  DALL'ART.  62  DELLA  L.P.  10  SETTEMBRE 1993, N. 26,
   CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE O L'ACQUISTO DI  OPERE  D'ARTE  NEGLI
   EDIFICI PUBBLICI.
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1. Si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprieta' della
Provincia  o  di  altri  enti  pubblici,  ad  eccezione degli edifici
destinati  a  fini  solamente  abitativi  o  di   quelli   contenenti
esclusivamente   impianti  tecnologici,  nonche'  degli  immobili  da
adibire  a  magazzino,  deposito,  officine,  autorimesse,  stalle  o
assimilabili.
  2. Per ristrutturazione si intende l'intervento volto a trasformare
gli  organismi  edilizi  mediante un insieme sistematico di opere che
possono realizzare una struttura in tutto o in  buona  parte  diversa
dalla precedente.