(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 26 novembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2); Visto l'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 8813 di data 19 luglio 1996; Decreta: E' emanato il nuovo regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 25, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. E' abrogato il regolamento approvato con D.P.G.P. n. 20-73/Leg., datato 11 dicembre 1992 e modificato con D.P.G.P. n. 25-78/Leg. datato 31 dicembre 1992. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la regolare registrazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1996 Registro 5, foglio 23 - Palomba ------- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 20 L.P 3 GENNAIO 1983, N. 2, COME SOSTITUITO DALL'ART. 14 DELLA L.P. 14 FEBBRAIO 1992, N. 10, E MODIFICATO DALL'ART. 62 DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26, CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE O L'ACQUISTO DI OPERE D'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI. Art. 1. O g g e t t o 1. Si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprieta' della Provincia o di altri enti pubblici, ad eccezione degli edifici destinati a fini solamente abitativi o di quelli contenenti esclusivamente impianti tecnologici, nonche' degli immobili da adibire a magazzino, deposito, officine, autorimesse, stalle o assimilabili. 2. Per ristrutturazione si intende l'intervento volto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono realizzare una struttura in tutto o in buona parte diversa dalla precedente.