(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 1997 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti 1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1997, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita'. 2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 36 della L.R. 55/1981 l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 1996. 3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2 non e' posto vincolo al dodicesimo sui capitoli nei quali sono iscritte somme afferenti al Piano triennale per l'Ambiente.