(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3
                         del 22 gennaio 1997
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti
 
  1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio  deve  essere
adottato  con  la  legge di approvazione del bilancio regionale, sono
autorizzati, ai sensi  dell'articolo  36  della  legge  regionale  29
dicembre   1981,  n.  55  (Norme  di  contabilita'  regionale)  e  in
applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n.
36 (Adeguamento delle norme regionali in  materia  di  aree  protette
alla  legge  8  giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n.
394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in
vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il  31  marzo
1997,   il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario  1997,
limitatamente  ad  un  dodicesimo per mese per le spese che rivestono
carattere di urgenza ed indifferibilita'.
  2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la disposizione  di
cui  all'articolo  36  della  L.R. 55/1981 l'esercizio provvisorio si
esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio  di  previsione  per
l'esercizio 1996.
  3.  In  deroga  a  quanto  stabilito  nei  commi 1 e 2 non e' posto
vincolo al dodicesimo sui capitoli  nei  quali  sono  iscritte  somme
afferenti al Piano triennale per l'Ambiente.