(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3
                        del 24 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
 
  1. La presente legge disciplina la comunicazione e  la  pubblicita'
dei  prezzi  dei  servizi  e  delle  caratteristiche  delle strutture
turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito  tutti
denominati  strutture,  ai  fini della trasparenza dei prezzi e delle
prestazioni,  nonche'  della  loro  verificabilita'  da  parte  degli
utenti.
  2. Ai fini della presente legge si definiscono strutture:
   a) gli alberghi;
   b) le residenze turistico-alberghiere;
   c) i campeggi e le mini aree di sosta;
   d) i villaggi turistici;
   e) i residence;
   f) gli esercizi di affittacamere;
   g) le case e appartamenti per vacanze;
   h) le case per ferie;
   i) gli ostelli per la gioventu';
   l) i rifugi alpini;
   m) i rifugi escursionistici;
   n) gli stabilimenti balneari.