(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La presente legge disciplina la comunicazione e la pubblicita' dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonche' della loro verificabilita' da parte degli utenti. 2. Ai fini della presente legge si definiscono strutture: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere; c) i campeggi e le mini aree di sosta; d) i villaggi turistici; e) i residence; f) gli esercizi di affittacamere; g) le case e appartamenti per vacanze; h) le case per ferie; i) gli ostelli per la gioventu'; l) i rifugi alpini; m) i rifugi escursionistici; n) gli stabilimenti balneari.