(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 26 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. 2. Le funzioni regionali concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra le Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 616/77, con le modalita' di cui all'art. 21 della presente legge.