(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10
                        del 26 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle  funzioni
concernenti l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  dell'Umbria  e
delle Marche.
  2.  Le  funzioni  regionali  concernenti l'Istituto sono esercitate
d'intesa tra le Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 616/77, con  le  modalita'  di  cui  all'art.  21  della
presente legge.