(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 1. Il comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia), come integrato dalla legge regionale 17 febbraio 1996, n. 3, e' sostituito dal seguente: "3. La presente legge determina inoltre le modalita' per il concorso al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale di persone maturatisi negli anni 1987-1993 e definisce i costi standardizzati e i ricavi presunti per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997".