(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione  Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
    Sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale
                        25 marzo 1995, n. 13
 
  1.  Il comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1995,
n. 13 (Norme  per  il  riordino  del  trasporto  pubblico  locale  in
Lombardia), come integrato dalla legge regionale 17 febbraio 1996, n.
3, e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  presente  legge  determina  inoltre  le  modalita'  per il
concorso al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico
locale di persone maturatisi negli anni 1987-1993 e definisce i costi
standardizzati e i ricavi presunti per gli anni 1994,  1995,  1996  e
1997".