(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 18 febbraio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54; Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 ed in particolare l'art. 4, comma 7; Visto l'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.; Vista la deliberazione n. 17157 di data 20 dicembre 1996, non soggetta alla registrazione alla Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali e delle Organizzazioni sindacali del personale costituente il Corpo Permanente dei vigili del fuoco dell'ipotesi di accordo parziale riguardante il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ha verificato che l'onere derivante dall'applicazione dell'accordo stesso non supera gli stanziamenti fissati per il rinnovo contrattuale 1994-1996 dall'art. 10, commi 1 e 2 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, come rideterminati, con riguardo all'anno 1996, dall'art. 43, comma 1, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 e definitivamente quantificati dall'art. 46 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.; Visto l'accordo di cui al precedente alinea; Vista la deliberazione n. 17158 di data 20 dicembre 1996, non soggetta alla registrazione alla Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo sindacale di cui sopra secondo l'articolato tecnico, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione n. 17157 di data 20 dicembre 1996; Decreta: NORME RISULTANTI DALLA DISCIPUNA PREVISTA DALL'ACCORDO CONCERNENTE IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COSTITUENTE IL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO PER GLI ANNI 1996 E SEGUENTI. Art. 1. Lavoro straordinario 1. Nel rispetto del limite massimo di spesa annualmente autorizzato, il personale inquadrato nei profili professionali di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto puo' effettuare lavoro straordinario fino ad un limite individuale massimo di 110 ore annue. Tale limite e' ridotto al 50 per cento (pari a 55 ore) per il secondo semestre dell'anno 1996. 2. Per il personale di cui al comma 1, impiegato nei settori di seguito indicati, il limite individuale massimo di cui al precedente comma 1 e' elevato a 220 ore annue, analogamente ridotto al 50 per cento (pari a 110 ore) per il secondo semestre dell'anno 1996: prevenzione incendi; nucleo elicotteri; nudeo sommozzatori; installazione e manutenzione delle apparecchiature radio. 3. I limiti individuali annui massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estesi a tutto il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco a decorrere dal 1 gennaio 1997. 4. Fermo restando il limite di spesa autorizzabile sulla base delle vigenti disposizioni, dal l gennaio 1997 e' autorizzata una ulteriore attribuzione annua di 6000 ore di lavoro straordinario che possono essere prestate comunque entro un limite individuale annuo massimo di 350 ore, comprensive delle ore autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attivita': spegnimento di incendi boschivi; operazioni di ricerca di persone disperse; operazioni di soccorso in montagna a persone infortunate; protezione ambientale; rilevamento e controllo della radioattivita'; organizzazione di esercitazioni di protezione civile ed ambientale; servizi antincendi aeroportuali; evasione pratiche di prevenzione soggette a imminente scadenza del termine del procedimento ai sensi della legge provinciale n. 23/1992. 5. In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e' consentito il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario nel limite massimo di 60 ore annue. 6. Le prestazioni oltre l'orario d'obbligo da rendersi in caso di calamita' non concorrono a determinare i limiti di cui al presente articolo.