(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 18 febbraio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 ed in particolare gli artt. 53 e 54;
  Vista  la  legge  provinciale 30 marzo 1989, n. 1 ed in particolare
l'art. 4, comma 7;
  Visto l'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1993,  n.  23  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 aprile
1996, n. 7-36/Leg.;
  Vista la deliberazione n. 17157  di  data  20  dicembre  1996,  non
soggetta  alla  registrazione  alla  Corte dei conti, con la quale la
Giunta provinciale, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione da  parte
dell'Agenzia   provinciale   per   le  relazioni  sindacali  e  delle
Organizzazioni  sindacali  del   personale   costituente   il   Corpo
Permanente  dei  vigili  del  fuoco  dell'ipotesi di accordo parziale
riguardante il personale del Corpo permanente dei vigili  del  fuoco,
ha  verificato  che  l'onere derivante dall'applicazione dell'accordo
stesso  non  supera  gli  stanziamenti   fissati   per   il   rinnovo
contrattuale  1994-1996  dall'art.  10,  commi  1  e  2  della  legge
provinciale 7 agosto 1995, n. 8,  come  rideterminati,  con  riguardo
all'anno  1996,  dall'art.  43,  comma  1,  della legge provinciale 2
febbraio 1996, n.  1 e definitivamente quantificati dall'art. 46  del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 aprile  1996,    n.
7-36/Leg.;
  Visto l'accordo di cui al precedente alinea;
  Vista  la  deliberazione  n.  17158  di  data 20 dicembre 1996, non
soggetta alla registrazione alla Corte dei conti,  con  la  quale  la
Giunta  provinciale  ha  provveduto  all'approvazione del regolamento
concernente il recepimento delle norme  risultanti  dalla  disciplina
dell'accordo  sindacale  di  cui  sopra secondo l'articolato tecnico,
parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione n.  17157
di data 20 dicembre 1996;
 
                              Decreta:
NORME RISULTANTI DALLA DISCIPUNA PREVISTA DALL'ACCORDO CONCERNENTE IL
   LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COSTITUENTE IL CORPO PERMANENTE
   DEI VIGILI DEL FUOCO PER GLI ANNI 1996 E SEGUENTI.
 
                               Art. 1.
                        Lavoro straordinario
 
  1.   Nel   rispetto   del   limite  massimo  di  spesa  annualmente
autorizzato, il personale inquadrato  nei  profili  professionali  di
vigile  del fuoco, capo squadra e capo reparto puo' effettuare lavoro
straordinario fino ad un limite individuale massimo di 110 ore annue.
Tale limite e' ridotto al 50 per cento (pari a 55 ore) per il secondo
semestre dell'anno 1996.
  2. Per il personale di cui al comma 1,  impiegato  nei  settori  di
seguito  indicati, il limite individuale massimo di cui al precedente
comma 1 e' elevato a 220 ore annue, analogamente ridotto  al  50  per
cento (pari a 110 ore) per il secondo semestre dell'anno 1996:
   prevenzione incendi;
   nucleo elicotteri;
   nudeo sommozzatori;
   installazione e manutenzione delle apparecchiature radio.
  3.  I limiti individuali annui massimi di cui ai precedenti commi 1
e 2 sono estesi a tutto il personale del Corpo permanente dei vigili
 del fuoco a decorrere dal 1 gennaio 1997.
  4. Fermo restando il limite di spesa autorizzabile sulla base delle
vigenti disposizioni, dal l gennaio 1997 e' autorizzata una ulteriore
attribuzione annua di 6000 ore di lavoro  straordinario  che  possono
essere prestate comunque entro un limite individuale annuo massimo di
350  ore,  comprensive delle ore autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2
del  presente  articolo,  per  fronteggiare  situazioni  di  servizio
imprevedibili ed indilazionabili ed in particolare per lo svolgimento
delle seguenti attivita':
   spegnimento di incendi boschivi;
   operazioni di ricerca di persone disperse;
   operazioni di soccorso in montagna a persone infortunate;
   protezione ambientale;
   rilevamento e controllo della radioattivita';
   organizzazione   di   esercitazioni   di   protezione   civile  ed
ambientale;
   servizi antincendi aeroportuali;
   evasione pratiche di prevenzione soggette a imminente scadenza del
termine del  procedimento  ai  sensi  della  legge  provinciale    n.
23/1992.
  5.  In  alternativa  alla  corresponsione  del  compenso per lavoro
straordinario, al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
e' consentito il recupero delle ore lavorate in eccedenza al  normale
orario nel limite massimo di 60 ore annue.
  6.  Le  prestazioni oltre l'orario d'obbligo da rendersi in caso di
calamita' non concorrono a determinare i limiti di  cui  al  presente
articolo.