(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 4 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 1
 
  1. Il comma 6 dell'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 1995,
n. 5 (Modalita' di svolgimento del corso di preparazione all'esame di
abilitazione  venatoria  e  dell'esame  di abilitazione venatoria, ai
sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme
per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina
dell'attivita' venatoria) e' sostituito dal seguente:
  "6. Sono ammesse assenze, fino ad un massimo pari al  quaranta  per
cento  delle  ore  in  programma,  purche' non effettuate in una sola
materia".
  2. Il comma 8 dell'art.  1  del  regolamento  regionale  5/1995  e'
sostituito dal seguente:
  "8.  Entro  dieci  giorni  dal  termine  del  corso,  l'Assessorato
dell'agricoltura,  forestazione  e  risorse  naturali   rilascia   un
attestato di partecipazione che ha validita' per cinque anni".