(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni all'art. 1 1. Il comma 6 dell'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalita' di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria) e' sostituito dal seguente: "6. Sono ammesse assenze, fino ad un massimo pari al quaranta per cento delle ore in programma, purche' non effettuate in una sola materia". 2. Il comma 8 dell'art. 1 del regolamento regionale 5/1995 e' sostituito dal seguente: "8. Entro dieci giorni dal termine del corso, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia un attestato di partecipazione che ha validita' per cinque anni".