(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33
                         del 22 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  del  Veneto,  in conformita' al regolamento CEE n.
2328/1991 ed alle successive  modifiche  ed  integrazioni,  favorisce
l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani  in  agricoltura  per
migliorare le strutture di produzione, per stimolare la formazione di
aziende agricole e rurali vitali e per valorizzare  il  territorio  e
l'ambiente.
  2. A tal fine intende:
   a)  rendere  meno  rigide  le  condizioni  di  accesso  agli aiuti
speciali per il primo insediamento ai  giovani  agricoltori,  secondo
quanto  previsto nel quarto considerando del regolamento n. 2843/1994
CEE;
   b) concedere ai giovani  agricoltori  la  precedenza  negli  aiuti
previsti dalla legislazione regionale per interventi aziendali;
   c)  porre  a  disposizione  prioritariamente ai giovani in fase di
insediamento o neo-insediati le quote di produzione liberate  per  il
tramite del mercato o delle riserve regionali;
   d)   assicurare  priorita'  a  quelle  domande  di  aiuti  per  il
prepensionamento in agricoltura, che prevedono l'assunzione da  parte
di   giovani  agricoltori  rilevatari,  con  piano  di  miglioramento
materiale delle delle terre cedute;
   e) favorire la  mobilita'  geografica  e  sociale,  agevolando  la
diversificazione   reddituale   di   cui   al  comma  1,  lettera  a)
dell'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/1991, affinche'  anche
i  giovani  provenienti  da  altri  ambienti  socio-economici possano
entrare nel settore agricolo;
   f)  rafforzare  il  legame  tra   insediamento,   formazione,   ed
assistenza tecnica;
   g) favorire la riduzione degli oneri di successione ereditaria.