(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 22 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione del Veneto, in conformita' al regolamento CEE n. 2328/1991 ed alle successive modifiche ed integrazioni, favorisce l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura per migliorare le strutture di produzione, per stimolare la formazione di aziende agricole e rurali vitali e per valorizzare il territorio e l'ambiente. 2. A tal fine intende: a) rendere meno rigide le condizioni di accesso agli aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori, secondo quanto previsto nel quarto considerando del regolamento n. 2843/1994 CEE; b) concedere ai giovani agricoltori la precedenza negli aiuti previsti dalla legislazione regionale per interventi aziendali; c) porre a disposizione prioritariamente ai giovani in fase di insediamento o neo-insediati le quote di produzione liberate per il tramite del mercato o delle riserve regionali; d) assicurare priorita' a quelle domande di aiuti per il prepensionamento in agricoltura, che prevedono l'assunzione da parte di giovani agricoltori rilevatari, con piano di miglioramento materiale delle delle terre cedute; e) favorire la mobilita' geografica e sociale, agevolando la diversificazione reddituale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/1991, affinche' anche i giovani provenienti da altri ambienti socio-economici possano entrare nel settore agricolo; f) rafforzare il legame tra insediamento, formazione, ed assistenza tecnica; g) favorire la riduzione degli oneri di successione ereditaria.