(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 21 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 le parole "trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore" sono sostituite con "decorso il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale". 2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, le parole "provvedimento legislativo la Regione" sono sostituite con "atto la Giunta regionale".