(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25
                         del 21 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1981,
n. 34 le parole "trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore" sono
sostituite con "decorso il termine all'uopo  stabilito  dalla  Giunta
regionale".
  2.  Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n.
34, le parole "provvedimento legislativo la Regione" sono  sostituite
con "atto la Giunta regionale".