(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
              Inesigibilita' di somme di modesto valore
 
  1.  Non  si  procede  al  recupero  di  somme inferiori a L. 20.000
(ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari,
comprensive di  eventuali  pene  pecuniarie,  sanzioni  e  interessi,
derivanti  da violazioni di leggi tributarie; se gli importi superano
L. 20.000 (ventimila) sono dovuti per l'intero ammontare.
  2. Parimenti non si fa luogo al rimborso  per  importi  di  cui  al
comma  1,  comprensivi  di  eventuali oneri accessori; se gli importi
superano  L.  20.000  (ventimila)  sono  rimborsabili  per   l'intero
ammontare.
  3. E' abrogata la legge regionale 24 agosto 1977, n. 38, "Abbandono
delle pene pecuniarie di modesto valore".
  La  presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione lombarda.
  Milano, 19 maggio 1997
                              FORMIGONI
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1997 e
vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 maggio 1997, prot.
n. 22702/1351).