(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Inesigibilita' di somme di modesto valore 1. Non si procede al recupero di somme inferiori a L. 20.000 (ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie; se gli importi superano L. 20.000 (ventimila) sono dovuti per l'intero ammontare. 2. Parimenti non si fa luogo al rimborso per importi di cui al comma 1, comprensivi di eventuali oneri accessori; se gli importi superano L. 20.000 (ventimila) sono rimborsabili per l'intero ammontare. 3. E' abrogata la legge regionale 24 agosto 1977, n. 38, "Abbandono delle pene pecuniarie di modesto valore". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 19 maggio 1997 FORMIGONI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1997 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 maggio 1997, prot. n. 22702/1351).