(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 36/1994, la Regione Abruzzo con la presente legge disciplina le modalita' per l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ed usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. 2. Il servizio idrico integrato sara' di norma affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma quarto e dall'art. 10, comma terzo della legge 36/1994; quest'ultimo termine e' inderogabile.