(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2
                        del 31 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        Ha apposto il visto;
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II  della  legge
36/1994,  la  Regione  Abruzzo  con  la  presente legge disciplina le
modalita'  per  l'organizzazione  del   servizio   idrico   integrato
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e  distribuzione  di  acqua ed usi civili, di fognatura e depurazione
delle acque reflue.
  2. Il servizio idrico integrato sara' di norma affidato ad un unico
soggetto gestore per  ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  salvo
quanto disposto dall'art. 9, comma quarto e dall'art. 10, comma terzo
della legge 36/1994; quest'ultimo termine e' inderogabile.