(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 15 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Reintegro di somme prelevate dal Fondo di rotazione
                  della legge regionale n. 50/1980
 
  In attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale
1  marzo  1995, n. 10, e' disposto il primo trasferimento al Fondo di
rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, di  somme
a  carico del bilancio regionale, a parziale restituzione delle somme
prelevate dallo stesso Fondo  con  la  medesima  legge  regionale  n.
10/1995.