(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Reintegro di somme prelevate dal Fondo di rotazione della legge regionale n. 50/1980 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 10, e' disposto il primo trasferimento al Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, di somme a carico del bilancio regionale, a parziale restituzione delle somme prelevate dallo stesso Fondo con la medesima legge regionale n. 10/1995.