(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il 4 comma dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1997 n.  10
e' cosi' modificato:
  4.  "Per  la partecipazione alla riunione degli Organismi, indicati
al successivo 9 comma e per l'espletamento delle funzioni di studio e
ricerca, per le missioni o partecipazioni a convegni,  manifestazioni
debitamente  autorizzate  e  connesse all'espletamento del mandato di
Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso spese di  viaggio
determinate  per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI rilevabili
anticipatamente all'inizio di ogni semestre  sulla  base  del  doppio
delle  distanze  tra  il  luogo di residenza o di domicilio e le sedi
istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze".