(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il 4 comma dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1997 n. 10 e' cosi' modificato: 4. "Per la partecipazione alla riunione degli Organismi, indicati al successivo 9 comma e per l'espletamento delle funzioni di studio e ricerca, per le missioni o partecipazioni a convegni, manifestazioni debitamente autorizzate e connesse all'espletamento del mandato di Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso spese di viaggio determinate per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI rilevabili anticipatamente all'inizio di ogni semestre sulla base del doppio delle distanze tra il luogo di residenza o di domicilio e le sedi istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze".