(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 23
                        dell'11 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, e'
sostituito dal seguente:
  Art.  5.  (Commissioni  consultive  sull'esercizio  dei  servizi  e
sull'applicazione  dei  Regolamenti).  -1.  Le Commissioni consultive
provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui  al  Titolo  I
operano  in  riferimento  all'applicazione  dei Regolamenti comunali,
all'esercizio dei servizi ed esprimono pareri sulle materie delegate.
  2. Inoltre,  le  Commissioni  consultive  provinciali  esaminano  i
Regolamenti comunali in ordine alla:
   a) conformita' alla legge 21/1992;
   b) conformita' alla presente legge;
   c) conformita' al Regolamento tipo e rispetto della metodologia di
calcolo, di cui all'articolo 3.
  3.  La  Commissione consultiva provinciale e' composta dai seguenti
membri effettivi con diritto di voto:
   a) un funzionario della Provincia, che la presiede;
   b)  un  funzionario  della   Camera   di   Commercio,   Industria,
Artigianato e Agricoltura;
   c) un funzionario della Motorizzazione Civile;
   d)   un  rappresentante  dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni
d'Italia (ANCI);
   e) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni  Comunita'  Enti
Montani (UNCEM);
   f)  un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali il
cui numero di iscritti sia pari o  superiore  al  10  per  cento  del
totale   degli  iscritti  a  tutte  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria presenti nella provincia;
   g) un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   h) un rappresentante per ognuna delle  organizzazioni  cooperative
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   i)  un  rappresentante  delle  associazioni dei consumatori di cui
alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
  4. Ogni ente od organizzazione rappresentata e' tenuta a  designare
oltre  al  membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce
l'effettivo nella  Commissione  consultiva  provinciale  in  caso  di
assenza o impedimento del rispettivo titolare.
  5.  La Commissione consultiva provinciale adotta un Regolamento per
il proprio funzionamento.
  6. La Commissione consultiva provinciale  dura  in  carica  quattro
anni.
  7.  In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di
linea di cui al Titolo  I  della  presente  legge,  e'  istituita  la
Commissione  consultiva  comunale  per  l'esercizio  del  servizio  e
l'applicazione dei Regolamenti secondo quanto previsto  dall'articolo
4, comma 4, della legge 21/1992.
  8.   Il   Regolamento  comunale  definisce  la  composizione  della
Commissione consultiva comunale, le  modalita'  di  designazione  dei
suoi   membri,   il  funzionamento  dell'organo  ed  i  suoi  compiti
istituzionali.".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 3 giugno 1997
                                GHIGO