(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 33
                         del 5 luglio 1997)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  governo  e
dell'amministrazione  della regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
  Vista la legge regionale 4 aprile  1995,  n.  29,  recante:  "Norme
sulle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e
altre norme sul commercio" ed, in particolare l'art. 10;
  Udito  il  parere  n.  144  espresso  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa nell'adunanza del 16 aprile 1996;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89  del  18  marzo
1997;
  Considerata  l'opportunita'  di  approvare  mediante regolamento la
disciplina concernente i criteri per la ripartizione dei  consiglieri
camerali  in rappresentanza dei settori economici di cui all'art.  10
della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
  Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio, l'artigianato e la pesca;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento:
   a)    "Assessorato"    indica    l'Assessorato   regionale   della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
   b) "Camera di commercio" indica la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
   c)  "parametri"  indica  il  numero  delle  imprese,  l'indice  di
occupazione e il valore aggiunto;
   d)  "numero  delle  imprese"  indica  il  numero  complessivo  dei
soggetti operanti nelle  singole  circoscrizioni  territoriali  delle
Camere  di  commercio  iscritti o annotati nel registro delle imprese
ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle  ditte,
nonche'  dei  soggetti  le  cui attivita' siano state denunciate alla
Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi  comprese  le
Unita' locali e le sedi secondane;
   e)  "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli
addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un  settore
e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese
di tutti i settori;
   f)  "il  valore  aggiunto"  indica  l'incremento  di valore che le
imprese dei  diversi  settori  apportano  con  l'impiego  dei  propri
fattori  produttivi  al  valore  dei beni e servizi ricevuti da altri
settori valutato al costo dei fattori;
   g)  "Isic"  (International  standard  industries  classification),
indica  la  classificazione  delle  attivita'  economiche stabilita a
livello delle Nazioni Unite;
   h) "Nace" (Nomenclatura attivita' Comunita'  europea),  indica  la
classificazione  delle  attivita'  economiche  stabilita dalla Unione
europea;
   i) "Ateco 91" (Attivita' economiche 91), indica la classificazione
delle attivita' economiche stabilita dell'Istat per l'Italia.