(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 5 luglio 1997) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante: "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" ed, in particolare l'art. 10; Udito il parere n. 144 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 aprile 1996; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 18 marzo 1997; Considerata l'opportunita' di approvare mediante regolamento la disciplina concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici di cui all'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29; Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) "Assessorato" indica l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; b) "Camera di commercio" indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) "parametri" indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione e il valore aggiunto; d) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonche' dei soggetti le cui attivita' siano state denunciate alla Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le Unita' locali e le sedi secondane; e) "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori; f) "il valore aggiunto" indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori; g) "Isic" (International standard industries classification), indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello delle Nazioni Unite; h) "Nace" (Nomenclatura attivita' Comunita' europea), indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita dalla Unione europea; i) "Ateco 91" (Attivita' economiche 91), indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita dell'Istat per l'Italia.