(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Funzionalita' e principi
 
  1.   In   coerenza  con  il  principio  di  sussidiarieta'  tra  le
istituzioni,  la  presente  legge  disciplina   il   riordino   delle
competenze  e  la  semplificazione  delle procedure nel settore della
tutela dei beni ambientali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497
"Protezione delle bellezze  naturali"  nonche'  al  decreto-legge  27
giugno 1985, n. 312 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare  interesse  ambientale"  convertito  con modificazioni in
legge  8  agosto  1985,  n.  431,  fatto  salvo   il   principio   di
sussidiarieta'.
  2.  La  regione  persegue  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
componenti  ambientali  e  paesaggistiche  del  territorio   mediante
l'adeguamento  delle  procedure  e  delle modalita' d'esercizio delle
competenze ai principi di economicita', trasparenza e semplificazione
procedurale  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi".