(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Funzionalita' e principi 1. In coerenza con il principio di sussidiarieta' tra le istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" nonche' al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo il principio di sussidiarieta'. 2. La regione persegue la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento delle procedure e delle modalita' d'esercizio delle competenze ai principi di economicita', trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi".