(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
               e successive modifiche ed integrazioni
 
  1.  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
16 marzo 1994, n. 13 e' cosi' sostituita:
   "c) promozione, sostegno e incentivazione  dell'offerta  turistica
presente nel territorio, di norma attraverso le aziende di promozione
turistica,  le  strutture  associate  di  cui all'articolo 24 nonche'
mediante i progetti di promozione settoriale e intersettoriale".
  2 Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge  regionale  16  marzo
1994, n. 13 e' aggiunto il seguente comma 3:
   "3.  La  Regione  puo'  affidare  il coordinamento dei progetti di
promozione settoriale e intersettoriale di cui al comma 1, lettera c)
all'azienda di promozione turistica maggiormente interessata".