(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e' cosi' sostituita: "c) promozione, sostegno e incentivazione dell'offerta turistica presente nel territorio, di norma attraverso le aziende di promozione turistica, le strutture associate di cui all'articolo 24 nonche' mediante i progetti di promozione settoriale e intersettoriale". 2 Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e' aggiunto il seguente comma 3: "3. La Regione puo' affidare il coordinamento dei progetti di promozione settoriale e intersettoriale di cui al comma 1, lettera c) all'azienda di promozione turistica maggiormente interessata".