(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Per la realizzazione del piano previsto dall'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, viene autorizzata, per l'anno 1996, la complessiva spesa di L. 200.000.000 (duecentomilioni).