(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per la realizzazione del piano previsto  dall'art.  3  della  legge
regionale  26 luglio 1983, n. 54, viene autorizzata, per l'anno 1996,
la complessiva spesa di L. 200.000.000 (duecentomilioni).