(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21
                        del 31 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione Molise riconosce nella cooperazione internazionale,
attuata secondo i principi di pace, giustizia e  solidarieta'  e  nel
rispetto   dei   diritti   fondamentali   dell'uomo,   la  condizione
imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni.
  2. La Regione, in sintonia con la vigente  normativa  nazionale  ed
internazionale, nel rispetto delle prerogative affidatele dalla legge
n.  49/1987,  art.  2, commi 4 e 5, sulla cooperazione allo sviluppo,
nel quadro della programmazione regionale, concorre, con la  presente
legge, a favorire:
   a) iniziative di ricerca, studio, informazione e progettazione sui
temi  inerenti  ai problemi della pace, dello sviluppo, cooperazione,
della autosufficienza alimentare, della promozione della  donna,  del
miglioramento  delle  condizioni  della infanzia e tutela dei diritti
fondamentali e della dignita' umana;
   b) attivita' volte, in attuazione delle finalita' della  legge  n.
39/1990,  a  rimuovere  gli  ostacoli  di inserimento e reinserimento
sociale degli  immigrati  e  degli  emigrati  e  tesi  ad  agevolare,
conservare  e  rinsaldare  i  legami  con  la  cultura  e la terra di
origine;
   c)  interventi  straordinari  destinati  a  fronteggiare  casi  di
calamita'    e    situazioni    di    denutrizione   e   di   carenze
igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni;
   d) proposte  di  iniziative  degli  enti  locali  in  merito  alla
cooperazione  e  allo  sviluppo,  ai sensi della normativa vigente in
materia.
  3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo  non  possono
essere  utilizzati,  direttamente  o  indirettamente,  per finanziare
attivita' di carattere militare.