(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 31 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Molise riconosce nella cooperazione internazionale, attuata secondo i principi di pace, giustizia e solidarieta' e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, la condizione imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni. 2. La Regione, in sintonia con la vigente normativa nazionale ed internazionale, nel rispetto delle prerogative affidatele dalla legge n. 49/1987, art. 2, commi 4 e 5, sulla cooperazione allo sviluppo, nel quadro della programmazione regionale, concorre, con la presente legge, a favorire: a) iniziative di ricerca, studio, informazione e progettazione sui temi inerenti ai problemi della pace, dello sviluppo, cooperazione, della autosufficienza alimentare, della promozione della donna, del miglioramento delle condizioni della infanzia e tutela dei diritti fondamentali e della dignita' umana; b) attivita' volte, in attuazione delle finalita' della legge n. 39/1990, a rimuovere gli ostacoli di inserimento e reinserimento sociale degli immigrati e degli emigrati e tesi ad agevolare, conservare e rinsaldare i legami con la cultura e la terra di origine; c) interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni; d) proposte di iniziative degli enti locali in merito alla cooperazione e allo sviluppo, ai sensi della normativa vigente in materia. 3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivita' di carattere militare.