(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 18 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: "Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico. L'autorizzazione comunale dovra' esplicitamente contenere tale specificazione e nell'azienda dovra' essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell'autorizzazione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 12 agosto 1998 BRACALENTE