Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le posizioni debitori degli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, derivanti dall'approvazione dei rendiconti per le attivita' formative svolte negli anni 1990-91-92-93-94-95, possono essere sanate mediante versamento in unica soluzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. E' altresi' ammessa la rateizzazione del debito in non piu' di sei rate semestrali, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1 gennaio 1998, calcolati sulla base della rateizzazione accordata.