Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 30 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  posizioni debitori degli enti di cui all'art. 5, lettera b)
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, derivanti dall'approvazione dei
rendiconti   per   le   attivita'   formative   svolte   negli   anni
1990-91-92-93-94-95,  possono  essere  sanate  mediante versamento in
unica soluzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  con applicazione degli interessi legali a decorrere
dal 1 gennaio 1998.
  2. E' altresi' ammessa la rateizzazione del debito in non  piu'  di
sei  rate  semestrali,  con  applicazione  degli  interessi  legali a
decorrere  dal  1  gennaio   1998,   calcolati   sulla   base   della
rateizzazione accordata.