(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la sequente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 7/1988 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente 1. All'art. 69, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera i), come aggiunta dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e' abrogata. 2. All'art. 74, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera c), come sostituita dall'art. 24, comma 2, della legge regionale 43/1990, e' abrogata. 3. All'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: "e-bis) le attribuzioni della Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attivita' regionale con quella dello Stato e degli enti locali.". 4. All'art. 108 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11, al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale; c-bis) Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento.". 5. All'art. 108 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 11/1993, al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) Servizio per la valutazione di impatto ambientale.". 6. L'art. 111 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 11/1993, e' sostituito dai seguenti: "Art. 111. - 1. Il servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale: a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali; b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia; c) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore; d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico e di altre forme di inquinamento ambientale; e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre direzioni regionali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale. Art. 111-bis. - 1. Il servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento: a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell'acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonche' attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia; b) attende alla programmazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e del suolo di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di interventi, comprese altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle attribuzioni di altre direzioni regionali o di altri servizi della direzione regionale dell'ambiente; c) cura gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione; d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore; e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento delle acque e del suolo collaborando con la direzione regionale della sanita' per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza, nonche' il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli enti locali in materia; f) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati nelle materie di competenza.". 7. Dopo l'art. 112 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 11/1993, e' aggiunto il seguente: "Art. 112 bis. - 1. Il servizio per la valutazione di impatto ambientale cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia.".