(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la sequente legge:
 
                               Art. 1.
         Modifiche alla legge regionale n. 7/1988 in materia
      di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente
 
  1. All'art. 69, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n.  7,
la  lettera  i),  come  aggiunta  dall'art.  24, comma 1, della legge
regionale 7 settembre 1990, n. 43, e' abrogata.
  2. All'art. 74, comma 1, della legge regionale 7/1988,  la  lettera
c),  come  sostituita  dall'art.  24,  comma 2, della legge regionale
43/1990, e' abrogata.
  3. All'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo  la
lettera e), e' aggiunta la seguente:
  "e-bis)  le attribuzioni della Regione in materia di valutazione di
impatto ambientale  ed  il  coordinamento  della  relativa  attivita'
regionale con quella dello Stato e degli enti locali.".
  4.  All'art.  108  della legge regionale n. 7/1988, come sostituito
dall'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11, al comma  1,
la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
  "c) Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e
ambientale;
  c-bis)  Servizio  delle  infrastrutture civili e della tutela delle
acque dall'inquinamento.".
  5. All'art. 108 della legge regionale n.  7/1988,  come  sostituito
dall'art.  1  della  legge  regionale  11/1993,  al  comma 1, dopo la
lettera d), e' aggiunta la seguente:
  "d-bis) Servizio per la valutazione di impatto ambientale.".
  6. L'art. 111 della legge  regionale  n.  7/1988,  come  sostituito
dall'art.   4  della  legge  regionale  11/1993,  e'  sostituito  dai
seguenti:
  "Art.  111.  -  1.  Il  servizio  della  tutela   dall'inquinamento
atmosferico, acustico ed ambientale:
   a)  cura  la  promozione  di  studi  e  ricerche  finalizzati alla
conoscenza della situazione  regionale  in  materia  di  inquinamento
atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali;
   b)   attende   agli  adempimenti  regionali  in  attuazione  della
legislazione in materia;
   c) attende all'emanazione di norme  regolamentari  e  tecniche  di
settore;
   d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di
dati  relativi  all'inquinamento  atmosferico  ed acustico e di altre
forme di inquinamento ambientale;
   e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni
inquinanti collaborando con le  altre  direzioni  regionali  per  gli
aspetti   igienico-sanitari,   di   pianificazione   territoriale  ed
industriale.
  Art.  111-bis. - 1. Il servizio delle infrastrutture civili e della
tutela delle acque dall'inquinamento:
   a) cura  la  promozione  di  studi  e  ricerche  finalizzati  alla
conoscenza  della  situazione  regionale  in  materia di inquinamento
dell'acqua, del suolo  e  quelli  tendenti  alla  determinazione  del
fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonche'
attende  agli  adempimenti regionali in attuazione della legislazione
in materia;
   b) attende alla programmazione in materia di tutela  dell'ambiente
dall'inquinamento  delle  acque e del suolo di acquedotti, fognature,
impianti di depurazione, impianti  e  reti  di  interventi,  comprese
altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle
attribuzioni  di  altre  direzioni regionali o di altri servizi della
direzione regionale dell'ambiente;
   c) cura gli adempimenti di competenza in materia di  utilizzazione
dei fanghi di depurazione;
   d)  attende  all'emanazione  di  norme regolamentari e tecniche di
settore;
   e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento
delle acque e del suolo collaborando con la direzione regionale della
sanita' per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza,  nonche'
il  coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli
enti locali in materia;
   f) provvede alla raccolta,  all'elaborazione  e  all'aggiornamento
dei dati nelle materie di competenza.".
  7.  Dopo  l'art.  112 della legge regionale 7/1988, come sostituito
dall'art. 5 della legge regionale 11/1993, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 112 bis. - 1. Il  servizio  per  la  valutazione  di  impatto
ambientale cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta
interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia.".