(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 55
                        del 28 ottobre 1998)
 
                          REGIONE SICILIANA
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Misure di accompagnamento
 
  1. Le misure di accompagnamento sociale  previste  dalla  legge  21
maggio  1998,  n.  164,  per  il  caso di interruzioni tecniche delle
attivita' di pesca si applicano alle unita'  di  pesca  iscritte  nei
Compartimenti  marittimi  della  Sicilia,  secondo  i  parametri e le
procedure fissate  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su
proposta   dell'Assessore   per   la   cooperazione,   il  commercio,
l'artigianato e la pesca, previo parere della competente  Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
  2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca previsti all'art.
3  della legge n. 164 del 1998 decorrono, per l'anno 1998, dalla data
di pubblicazione della presente  legge.  Le  imprese  di  pesca  sono
autorizzate a beneficiare di un periodo di interruzione tecnica anche
inferiore   a  quarantacinque  giorni,  nel  qual  caso  la  relativa
indennita' sara'  commisurata  ai  giorni  di  effettiva  sospensione
dell'attivita' di pesca.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'anno
finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.
  4.  All'onere di lire 30.000 milioni si provvede: quanto a lire 500
milioni con riduzione di pari importo  della  spesa  autorizzata  per
l'anno  1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre
1993, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370);
quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo della spesa
autorizzata per l'anno 1998 dall'art. 18  della  legge  regionale  25
marzo  1986,  n.  13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo
75230); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo per
la spesa  autorizzata  per  l'anno  1998  dall'art.  19  della  legge
regionale   25   marzo   1986,  n.  13,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (capitolo 75231); quanto a lire 11.250 milioni  mediante
riduzione  di  pari  importo  della spesa autorizzata per l'anno 1998
dall'art.   48 della  legge  regionale  11  maggio  1993,  n.  15,  e
successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75240) e quanto a lire
10.250 milioni mediante riduzione degli importi di lire 9.500 milioni
e  di  lire  750  milioni  degli stanziamenti previsti nell'anno 1998
rispettivamente ai capitoli di spesa 75415 e 75419.
  5. L'autorizzazione di spesa prevista dalla  lettera  d)  dell'art.
6,  della  legge  regionale  8  maggio 1998, n. 7, e' ridotta di lire
13.300 milioni (capitolo 75669).
  6. Ai sensi del comma 2, dell'art. 9, della legge regionale 7 marzo
1997,  n.  6,  attuativo  del  comma 148, dell'art. 1, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i fondi relativi ad  assegnazioni  finanziarie
dello  Stato inerenti leggi di settore non impegnate alla data del 31
dicembre 1996, sono destinate nell'esercizio finanziario 1998  quanto
a  lire 9.800 milioni al finanziamento delle finalita' previste dagli
articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e quanto
a lire 3.500 milioni al finanziamento delle finalita' previste  dagli
articoli  21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 mediante
l'utilizzo di parte delle economie statali relative all'art.  9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.